Nella sentenza 11504/2017, infatti, la I Sezione Civile della Suprema Corte, superando l’orientamento giurisprudenziale precedente, ha stabilito il principio secondo il quale, d’ora in poi, nel giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio l’assegno di mantenimento al coniuge che ne fa richiesta dovrà essere commisurato al criterio di autosufficienza e di indipendenza economica e non più al tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio.