Con quella che può definirsi una sentenza storica, senza nutrire nessun timore di esagerare, la Corte di Cassazione ha dato impulso ad una rivoluzione copernicana in materia di diritto di famiglia.
Nella sentenza 11504/2017, infatti, la I Sezione Civile della Suprema Corte, superando l’orientamento giurisprudenziale precedente, ha stabilito il principio secondo il quale, d’ora in poi, nel giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio l’assegno di mantenimento al coniuge che ne fa richiesta dovrà essere commisurato al criterio di autosufficienza e di indipendenza economica e non più al tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio.
Il caso è quello di una ex moglie imprenditrice che ha proposto ricorso in Cassazione formulando domanda di attribuzione di assegno di mantenimento nei confronti dell’ex marito, già Ministro del Governo Monti. La Cassazione ha ritenuto di non accogliere tale ricorso correggendo la motivazione del giudice di secondo grado, che aveva già respinto la domanda della ex moglie in appello perchè non aveva dimostrato l’inadeguatezza dei propri redditi ai fini della conservazione del tenore di vita matrimoniale in una situazione in cui l’ex marito, successivamente allo scioglimento del matrimonio, aveva subito una contrazione dei redditi.
Secondo i giudici della Suprema Corte a far perdere il diritto all’assegno di mantenimento non è l’essere in possesso di redditi adeguati, bensì la circostanza che i tempi ormai sono cambiati e occorre “superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come ‘sistemazione definitiva’” perché è “ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile. Si deve quindi ritenere che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale”.
In pratica, l’assegno di mantenimento potrà essere chiesto soltanto in quei casi in cui il coniuge che formula espressa domanda sia in grado di provare di non essere in grado di procurarsi i mezzi economici sufficienti a provvedere al proprio autonomo sostentamento per ragioni obiettive..
In ordine all’accertamento della sussistenza o meno dell’autosufficienza e dell’indipendenza economica del coniuge che chiede l’assegno, i requisiti fissati dagli ermellini sono quattro: 1) il possesso di redditi di qualsiasi specie; 2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri ‘lato sensu’ imposti e del costo della vita nel luogo di residenza, inteso come dimora abituale, della persona che richiede l’assegno; 3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro indipendente o autonomo; 4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione”.
Per quanto riguarda gli oneri probatori a carico del soggetto che richiede il mantenimento la Suprema Corte stabilisce che “mentre il possesso di redditi e cespiti patrimoniali formerà oggetto di prove documentali, soprattutto le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale formeranno oggetto di prova che può essere data con ogni mezzo idoneo, anche di natura presuntiva, fermo restando l’onere del richiedente l’assegno di allegare specificamente (e provare in caso di contestazione) le concrete iniziative assunte per il raggiungimento dell’indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative”.
Avv.to Alessandra Paola Carbone
Studio Legale Carbone
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